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[1]Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-913, vengono inscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti:
[2]1912-913... L. 640.000 1913-914... » 800.000 1914-915... » 960.000 1915-916... » 1.120.000 1916-917... » 1.280.000
[3]1
[4]Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avra' particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria.
[5]Con decreto del Ministero del tesoro, sara' ripartita la somma di L. 640.000, inscritta per l'esercizio finanziario 1912-913, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio:
[6]Stipendi, paghe, assegni e indennita' al personale dei depositi di cavalli stalloni;
[7]Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli;
[8]Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero.
[9]Per gli anni successivi detto assegnamento sara' proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[10]Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilita' dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1917, n. 1024
1La L. 28 giugno 1917, n. 1024 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1916-917 sono rispettivamente diminuiti di L. 550.000 e di L. 1.279.860 gli stanziamenti di spese per acquisto di cavalli stalloni di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 832, e per contributo a favore dell'azienda del demanio forestale di cui all'articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ed e' sospesa l'inscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 autorizzata con la legge 10 gennaio 1915, n. 107, a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le nuove opere di irrigazione".
Testo in vigore dal 15 luglio 1917 al 16 dicembre 2009
