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[1]Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-913, vengono inscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti:

[2]1912-913... L. 640.000 1913-914... » 800.000 1914-915... » 960.000 1915-916... » 1.120.000 1916-917... » 1.280.000

[3]1

[4]Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avra' particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria.

[5]Con decreto del Ministero del tesoro, sara' ripartita la somma di L. 640.000, inscritta per l'esercizio finanziario 1912-913, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio:

[6]Stipendi, paghe, assegni e indennita' al personale dei depositi di cavalli stalloni;

[7]Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli;

[8]Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero.

[9]Per gli anni successivi detto assegnamento sara' proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

[10]Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilita' dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 1917, n. 1024

1

La L. 28 giugno 1917, n. 1024 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1916-917 sono rispettivamente diminuiti di L. 550.000 e di L. 1.279.860 gli stanziamenti di spese per acquisto di cavalli stalloni di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 832, e per contributo a favore dell'azienda del demanio forestale di cui all'articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ed e' sospesa l'inscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 autorizzata con la legge 10 gennaio 1915, n. 107, a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le nuove opere di irrigazione".

Testo in vigore dal 15 luglio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1912 al 15 luglio 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 giugno 1917, n. 1024

    La L. 28 giugno 1917, n. 1024 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1916-917 sono rispettivamente diminuiti di L. 550.000 e di L. 1.279.860 gli stanziamenti di spese per acquisto di cavalli stalloni di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 832, e per contributo a favore dell'azienda del demanio forestale di cui all'articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ed e' sospesa l'inscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 autorizzata con la legge 10 gennaio 1915, n. 107, a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le nuove opere di irrigazione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-06;832~art1 · fonte del testo

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