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[1]Il numero dei cavalli stalloni nei depositi dello Stato viene portato, in cinque esercizi finanziari, a All'uopo, nel bilancio di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a cominciare dall'esercizio 1912-913, vengono inscritte, in aggiunta agli stanziamenti attuali, le maggiori somme seguenti:
[2]1912-913... L. 640.000 1913-914... » 800.000 1914-915... » 960.000 1915-916... » 1.120.000 1916-917... » 1.280.000
[3]Nella scelta degli stalloni da acquistarsi, si avra' particolare riguardo al bisogno di produrre cavalli per l'artiglieria.
[4]Con decreto del Ministero del tesoro, sara' ripartita la somma di L. 640.000, inscritta per l'esercizio finanziario 1912-913, fra i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio:
[5]Stipendi, paghe, assegni e indennita' al personale dei depositi di cavalli stalloni;
[6]Spese per il funzionamento dei depositi e l'alimentazione dei cavalli;
[7]Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno e all'estero.
[8]Per gli anni successivi detto assegnamento sara' proposto col disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
[9]Tutte le somme che, alla fine di ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1912-913, rimarranno disponibili sui capitoli di spese riguardanti il servizio dei cavalli stalloni, saranno conservate nella contabilita' dei resti, e potranno, negli esercizi successivi, essere erogate secondo gli scopi indicati nei singoli capitoli di spesa.
Testo in vigore dal 12 agosto 1912 al 15 luglio 1917
