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[1]Nei Comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1, e' sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati, si fara' luogo al relativo sgravio totale o parziale, con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.
[2]Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali o comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.
[3]A carico dello Stato sara' corrisposta alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e ai Comuni gia' indicati, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sara' applicata negli anni suddetti. (3)
[4]Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 17 novembre 1909, n. 723
4Il Regio Decreto 17 novembre 1909, n. 723 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A modificazione e in aggiunta a quanto e' disposto nell'art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, nei Comuni indicati nell'articolo stesso, e' concesso l'esonero delle sei rate bimestrali di imposta e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici iscritte nei ruoli del 1909 e delle prime due rate bimestrali dei ruoli 1910 a tutti i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila".
Testo in vigore dal 2 dicembre 1909 al 9 marzo 1910
