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[1]Nei Comuni indicati nell'elenco di cui all'art. 1, e' sospesa la riscossione dell'imposta erariale e delle sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui fabbricati, per tutto l'anno Durante la sospensione dell'imposta sui fabbricati, si fara' luogo al relativo sgravio totale o parziale, con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.
[2]Le rate delle imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali o comunali, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in quarantotto rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1910 al 1917.
[3]A carico dello Stato sara' corrisposta alle provincie di Messina e di Reggio Calabria e ai Comuni gia' indicati, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sara' applicata negli anni suddetti. ((3))
[4]Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 17 novembre 1909 al 2 dicembre 1909
