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[1]Il Governo del Re stabilira' le norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e costruzioni nuove degli edifici pubblici e degli edifici privati, nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti. All'uopo sara' costituita una speciale Commissione consultiva da nominarsi con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici.
[2]Per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908, che sieno fatte secondo tali norme, sono accordati i seguenti benefici:
[3]1° l'esenzione dalla imposta fabbricati per quindici anni, dal giorno in cui l'edificio sara' divenuto atto all'uso o all'abitazione;
[4]2° la concessione ai privati e agli Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, da parte delle Casse di risparmio, degli Istituti di credito fondiario e degli istituti ordinari e cooperativi di credito, di mutui ipotecari al saggio d'interesse non superiore al 4 per cento, ammortizzabili in trent'anni e rimborsabili col sistema delle semestralita' costanti, comprendenti l'interesse e l'ammortamento, col concorso dello Stato che paghera' la meta' delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tener sollevati dalle eventuali perdite gli istituti mutuanti. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1910, N. 466)).
[5]Per i mutui considerati nel comma precedente sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge per i danneggiati dal terremoto del 1905 in Calabria in data 25 giugno 1906, n. 255, e gli articoli 48, 49, 50 e 51 della legge 9 luglio 1908, n. 445.
[6]La spesa a carico dello Stato come al comma 2° sara' scritta nel bilancio del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
