Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 289 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: E' data facolta' al Governo del Re di dare, pei Comuni considerati nella presente legge, provvedimenti eccezionali allo scopo:
tolto: 1° di garentire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le quistioni di proprieta' secondo il diritto comune;
tolto: 2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni;
tolto: 3° di ricostituire i registri di stato civile;
tolto: 4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;
tolto: 5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;
tolto: 6° di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;
tolto: 7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;
tolto: 8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresi' la competenza per materia e valore;
tolto: 9° di nominare, ove occorra, commissari regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale;
tolto: per l'amministrazione dei Comuni, coi poteri del Consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresi' al loro riordinamento;
tolto: 10° di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare;
tolto: 11° di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;
tolto: 12° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art6 · fonte del testo
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