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[1]E' data facolta' al Governo del Re di dare, pei Comuni considerati nella presente legge, provvedimenti eccezionali allo scopo:
[2]1° di garentire provvisoriamente la tutela dei minorenni orfani o abbandonati, e dei dementi, e di assicurare il recupero, la conservazione e il possesso dei beni, salve sempre le quistioni di proprieta' secondo il diritto comune;
[3]2° di stabilire l'accertamento legale dei decessi, anche sulla base di presunzioni;
[4]3° di ricostituire i registri di stato civile;
[5]4° di ricostituire i registri delle ipoteche e delle trascrizioni;
[6]5° di prorogare i termini per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie;
[7]6° di prorogare i termini utili per la denunzia delle successioni e per la registrazione degli atti civili e giudiziari;
[8]7° di ricostituire i ruoli esecutivi per la riscossione di censi e canoni dovuti ad enti morali;
[9]8° di stabilire in via provvisoria le circoscrizioni e giurisdizioni giudiziarie ed amministrative nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, anche annettendole, sempre temporaneamente, ad altra giurisdizione, modificando in relazione le tabelle del personale, ed ove occorra altresi' la competenza per materia e valore;
[10]9° di nominare, ove occorra, commissari regi, per un periodo di tempo anche superiore al normale;
[11]per l'amministrazione dei Comuni, coi poteri del Consiglio comunale; per l'amministrazione della provincia di Messina e di quella di Reggio, coi poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale; e per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza e di altri enti di ragione pubblica, col mandato di procedere altresi' al loro riordinamento;
[12]10° di prorogare le operazioni di leva di terra e di mare;
[13]11° di prorogare o tenere sospeso qualunque termine attinente all'esercizio di azioni o diritti in materia civile, commerciale, penale o amministrativa;
[14]12° di assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
