Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1910 al 5 agosto 1910. Leggi il testo vigente →

Qualora nei Comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell' interesse della proprieta', dell'industria e del commercio, e' data facolta' al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti Reali da essere presentati al Parlamento per la conversione in legge. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 dicembre 1909, n. 791

5

La L. 26 dicembre 1909, n. 791 ha disposto (con l'articolo unico, comma) che "La facolta' accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, e' prorogata fino al 30 giugno 1910".

Testo in vigore dal 18 gennaio 1910 al 5 agosto 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1909

1909oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 4 ottobre 1920 — 16 dicembre 2009per 89 anni
  3. 21 gennaio 1915 — 4 ottobre 1920per 6 anni
  4. 23 luglio 1913 — 21 gennaio 1915per un anno
  5. 3 agosto 1912 — 23 luglio 1913per 12 mesi
  6. 25 gennaio 1912 — 3 agosto 1912per 6 mesi
  7. 3 agosto 1911 — 25 gennaio 1912per 6 mesi
  8. 28 gennaio 1911 — 3 agosto 1911per 6 mesi
  9. 5 agosto 1910 — 28 gennaio 1911per 6 mesi
  10. 18 gennaio 1910 — 5 agosto 1910per 7 mesi
  11. 12 gennaio 1909 — 18 gennaio 1910testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1910

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1909 al 18 gennaio 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 dicembre 1909, n. 791

    La L. 26 dicembre 1909, n. 791 ha disposto (con l'articolo unico, comma) che "La facolta' accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, e' prorogata fino al 30 giugno 1910".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1909-01-12;12~art14 · fonte del testo

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