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Qualora nei Comuni considerati dalla presente legge si manifestasse l'urgenza di provvedimenti eccezionali non preveduti dalla legge stessa, anche nell' interesse della proprieta', dell'industria e del commercio, e' data facolta' al Governo, entro l'anno corrente, di provvedere con decreti Reali da essere presentati al Parlamento per la conversione in legge. 5 7 8 9 1112 13
Gli interventi su questo articolo(7)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1909, n. 791
5La L. 26 dicembre 1909, n. 791 ha disposto (con l'articolo unico, comma) che "La facolta' accordata al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, e' prorogata fino al 30 giugno 1910".
L. 13 luglio 1910, n. 466
7La L. 13 luglio 1910, n. 466 ha disposto (con l'art. 77, comma 1) che "La facolta' accordata dal Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, gia' prorogata fino al 30 giugno 1910 colla legge 28 dicembre 1909, n. 791, e' prorogata fino al 31 dicembre 1910".
L. 30 dicembre 1910, n. 910
8La L. 30 dicembre 1910, n. 910 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati del terremoto 28 dicembre 1908, gia' prorogata con le leggi 26 dicembre 1909 e 13 luglio 1910, numeri 791 e 466, e' prorogata fino al 30 giugno 1911".
L. 6 luglio 1911, n. 722
9La L. 6 luglio 1911, n. 722 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908, gia' prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 911, e' prorogata sino al 31 dicembre 1911".
Il Regio Decreto 21 dicembre 1911, n. 1395, convertito senza modificazioni dalla L. 6 luglio 1912, n. 801, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, gia' prorogata con le leggi 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 910 e 6 luglio 1911, n. 722 e' prorogata fino al 1° luglio 1912".
L. 6 luglio 1912, n. 801
12La L. 6 luglio 1912, n. 801 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e' prorogata fino al 30 giugno 1913".
L. 26 giugno 1913, n. 764
13La L. 26 giugno 1913, n. 764 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La facolta' accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e' prorogata fino al 31 dicembre 1913".
Testo in vigore dal 23 luglio 1913 al 21 gennaio 1915
