Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Non e' accordato il compenso di cui all'art. 1:

  • a)per i percorsi compiuti in servizio delle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato;
  • b)per i viaggi il cui itinerario sia limitato all'identico percorso o a parte del percorso di una linea sovvenzionata;
  • c)per i percorsi compiuti durante il noleggio effettuato dal Governo per qualsiasi motivo;
  • d)por i viaggi che non raggiungono fra gli estremi una percorrenza di 500 miglia;
  • e)alle navi da diporto;
  • f)alle navi aventi diritto al premio di navigazione stabilito dall'art. IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, e finche' tale diritto sia da esse conservato. Gli armatori di queste navi possono peraltro rinunciare definitivamente al premio di navigazione optando per il compenso istituito dalla presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581

1

con decorrenza dal 15 gennaio 1916

Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".

Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 giugno 1916

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581

    Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;784~art3 · fonte del testo

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