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Non e' accordato il compenso di cui all'art. 1:
- a)per i percorsi compiuti in servizio delle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato;
- b)per i viaggi il cui itinerario sia limitato all'identico percorso o a parte del percorso di una linea sovvenzionata;
- c)per i percorsi compiuti durante il noleggio effettuato dal Governo per qualsiasi motivo;
- d)por i viaggi che non raggiungono fra gli estremi una percorrenza di 500 miglia;
- e)alle navi da diporto;
- f)alle navi aventi diritto al premio di navigazione stabilito dall'art. IV della legge 16 maggio 1901, n. 176, e finche' tale diritto sia da esse conservato. Gli armatori di queste navi possono peraltro rinunciare definitivamente al premio di navigazione optando per il compenso istituito dalla presente legge.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916
