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[1]Per godere del compenso indicato nell'articolo 1 le navi devono:
[2]1° essere inscritte nella piu' alta classe del «Registro nazionale italiano» o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;
[3]2° avere una stazza lorda non inferiore a mille tonnellate;
[4]3° avere un'eta' non superiore a venti anni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581
1con decorrenza dal 15 gennaio 1916
Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916".
Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
