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[1]Per godere del compenso indicato nell'articolo 1 le navi devono:

[2]1° essere inscritte nella piu' alta classe del «Registro nazionale italiano» o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;

[3]2° avere una stazza lorda non inferiore a mille tonnellate;

[4]3° avere un'eta' non superiore a venti anni.

Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-22;784~art2 · fonte del testo

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