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[1]Per godere del compenso indicato nell'articolo 1 le navi devono:
[2]1° essere inscritte nella piu' alta classe del «Registro nazionale italiano» o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali;
[3]2° avere una stazza lorda non inferiore a mille tonnellate;
[4]3° avere un'eta' non superiore a venti anni.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916
