Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Dal compenso di navigazione dovuto a tenore degli articoli 1 e 7 della presente legge sara' prelevato il 5 per cento a favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile, nel cui territorio e' compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'iscrizione della nave.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581
1con decorrenza dal 15 gennaio 1916
Il Decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 581 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "le disposizioni contenute nella legge 22 giugno 1913, n. 784, relativa alla concessione dei compensi di navigazione cessano di aver vigore, fino a nuovo provvedimento, a decorrere dal 15 gennaio 1916". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Resta conservato durante il periodo di sospensione della legge 22 giugno 1913, n. 784, a favore della Cassa invalidi della marina mercantile, il prelevamento del 5 % stabilito dalla legge stessa".
Testo in vigore dal 6 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
