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Dal compenso di navigazione dovuto a tenore degli articoli 1 e 7 della presente legge sara' prelevato il 5 per cento a favore delle Casse degli invalidi della marina mercantile, nel cui territorio e' compresa la capitaneria o l'ufficio di porto d'iscrizione della nave.
Testo in vigore dal 17 luglio 1913 al 6 giugno 1916
