Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nelle localita' da determinarsi a norma dell'art. 1, i proprietari i quali avendo diritto al mutuo e che, essendosi uniformati alle disposizioni dell'art. 5 della legge 12 luglio 1912, n. 772, abbiano costruito o riparato a proprie spese, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, l'edificio distrutto o danneggiato, o che abbiano riparato i muri a secco diroccati necessari alla produttivita' del fondo, possono ottenere in luogo del mutuo, direttamente a loro favore, il contributo dello Stato nella misura del 50 per cento nei limiti della spesa sostenuta strettamente necessaria per le opere stesse.

[2]Il Ministero del tesoro rilascia agli interessati copia del decreto di concessione del contributo dello Stato le cui semestralita', a chiunque cedibili, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, sia per ritenuta diretta che per ruoli.

[3]Gli atti di cessione sono soggetti alla tassa fissa di una lira.

[4]Le norme che dovranno seguirsi per l'accertamento del diritto del richiedente il contributo diretto e per le modalita' del pagamento relativo, saranno stabilite con decreto Reale.

Testo in vigore dal 6 agosto 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-19;761~art7 · fonte del testo

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