Art. 5 (Allegato)
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Negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sara' prelevato il 5% degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni; e negli anni 1914-923 sara' prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti prima del riparto, una annualita' costante di L. 750,000. Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli inscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sara' un avanzo finale, questo passera', a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
