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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009. 662 parole tolte, 22 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Convenzione fra il Governo e la Banca d'Italia.

tolto: Questo giorno ventinove del mese di novembre dell'anno millenovecentotto in Roma, nella sede del Ministero del tesoro, fra il Governo italiano rappresentato dal Ministro del tesoro avvocato Paolo Carcano e la Banca d'Italia rappresentata dal cav. gran Cordone dott. Bonaldo Stringher, direttore generale, e dai signori grand'ufficiale Tommaso Bertarelli, presidente del Consiglio superiore, comm. Giovanni Donn e cav. Giustino Bosio vice presidenti, comm. avv. Giovanni Castelli della Vinca segretario, comm. Enrico Rossi fu Luigi, comm. ing. Francesco Ceriana e conte commendator avv. Riccardo Rocca, consiglieri della Banca medesima;

tolto: Veduto l'art. 67 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373, riguardante la partecipazione dello Stato agli utili netti della Banca d'Italia eccedenti la misura del 5% l'anno del capitale versato, al netto degli accantonamenti fissati per legge e della parte attribuita dallo statuto alla massa di rispetto;

tolto: Veduto l'art. 68 del testo medesimo, che da' facolta' di rimborsare agli azionistiL. 30,000,000 che essi versarono in osservanza della Convenzione fra Stato e Banca del 30 ottobre 1894, quando l'Istituto abbia soddisfatto puntualmente agli obblighi delle vigenti leggi bancarie e delle convenzioni;

tolto: Ritenuto che, al 31 dicembre prossimo, col concorso di lire 112,400,000 di utili accantonati, la Banca d'Italia avra' potuto soddisfare agli obblighi accennati, e avra' provveduto non solo a liquidare la somma delle partite immobilizzate che nell'anno dovevano essere liquidate, ma a liquidarne tante da superare di almeno 12,000,000 il contingente legale, in guisa da presentare una corrispondente plus-valenza patrimoniale, traducibile in utili di bilancio, la quale andra' crescendo via via, perche' il patrimonio ancora da realizzare, dopo dedotto il credito dell'Istituto verso la Societa' per il risanamento di Napoli, si calcola di un valore attuale piu' che doppio della plus-valenza di gia' accertata;

tolto: Ritenuto che la liquidazione del Credito fondiario si considera oggimai assicurata con il presagio di una sua speciale plus-valenza; mentre per coprire il deficit presunto della liquidazione della Banca romana, agli effetti dell'art. 53 del testo unico sopra citato, sara' esuberante la plus-valenza di gia' accertata nella liquidazione fin qui operata delle partite sopra ricordate della Banca d'Italia;

tolto: Ritenuto ancora che l'amministrazione dell'Istituto si propone di portare, in occasione dell'imminente bilancio, l'ammontare della massa di rispetto al limite statutario di L. 48,000,000, con che, dopo il 1908, verra' a cessare qualsiasi assegnazione al fondo stesso mediante prelevamenti sugli utili annuali;

tolto: Ritenuta infine la necessita' di provvedere con opportune disposizioni al servizio delle pensioni degli impiegati della Banca inscritti presso le Casse di previdenza dei cessati Istituti di omissione, per dare ai bilanci annuali della Banca medesima un andamento regolare e per quanto possibile costante;

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: Fermo, ad ogni effetto, quanto dispone l'articolo primo del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione citato sopra, rispetto all'adempimento, da parte della Banca, degli obblighi che le sono fatti dalle leggi medesime;

tolto: Considerando che, nelle accennate condizioni di diritto e di fatto, e' necessario di prendere, prima che l'anno spiri, una decisione circa l'eventuale rimborso agli azionisti dell'Istituto del maggior capitale versato in omaggio alla citata Convenzione del 30 ottobre 1894, e di risolvere in pari tempo ed equamente le questioni che si collegano col riparto e l'assegnazione degli utili netti di bilancio, avendo di mira l'interesse del R. tesoro e quello degli azionisti dell'Istituto secondo la lettera e lo spirito delle Convenzioni vigenti;

tolto: Si conviene quanto appresso:

tolto: Art. 1.

tolto: L'Amministrazione della Banca dichiara di non far uso della facolta' considerata dall'art. 68 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione; e si obbliga di assegnare una somma eguale alla meta' dello importo complessivo delle plus-valenze patrimoniali accertate e da accertare, derivanti da tutte le liquidazioni al netto del deficit di quella della Banca Romana, a un fondo da costituirsi per le pensioni agli impiegati e ai pensionati della Banca d'Italia inscritti presso le Casse di previdenza dei cessati Istituti.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;723~allegato-art1 · fonte del testo

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