Art. 4 (Allegato)
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L'Amministrazione della Banca potra' inserire nello Statuto una disposizione intesa a dar facolta' al Consiglio superiore di impiegare le somme attribuite alla «Riserva straordinaria» in modi e forme diversi da quelli preveduti dallo statuto in vigore, purche' con l'assenso del ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
