Art. 3 (Allegato)
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I primi dieci milioni delle ripetute plus-valenze complessivamente accertate saranno attribuiti al conto «Riserva straordinaria»; i dieci milioni successivi, al nuovo fondo per le pensioni: le plus-valenze ulteriormente accertate saranno di anno in anno assegnate per meta' alla detta riserva e per meta' al detto fondo, salva determinazione delle plus-valenze ancora non accertate e del loro riparto alla fine della concessione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
