Art. 2 (Allegato)
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Col reimpiego dell'altra meta' delle plus-valenze effettivamente accertate, la Banca medesima si costituira' una «Riserva straordinaria» intangibile sino a tutto il 1923, i frutti della quale saranno attribuiti al nuovo Fondo di pensioni durante gli anni 1909-913, e direttamente agli azionisti durante gli anni successivi sino a tutto il 1923, per la sola parte delle dette plus-valenze reimpiegate che rimarra' libera dopo coperto per intero il deficit di liquidazione della Banca romana.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1908 al 16 dicembre 2009
