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[1]La ferma degli inscritti di leva gia' rivedibili per una o per due leve, arruolati in prima categoria, e' di due anni.
[2]Nella designazione delle reclute da lasciare eventualmente in licenza straordinaria in applicazione dell'art. 119 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, si dara' la preferenza anzitutto a quelle che furono rivedibili per due leve e poi a quelle che furono rivedibili per una leva.
Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
