Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1907 al 16 dicembre 2009. 573 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: Agli articoli 142, 143, 145 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Art. 142. Durante la prima rafferma il militare riceve un annuo premio di lire 200.
tolto: «Durante la seconda e la terza rafferma, e finche' il militare raffermato rimane alle armi sempre appartenendo alla truppa, il premio annuo e' di lire 300.
tolto: «Finche' il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo e le indennita' di cui all'articolo seguente non possono cedersi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.
tolto: «Art. 143. Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo di aver compiuto prima rafferma con premio, ricevera' una indennita' fissa di lire mille.
tolto: «Per ogni altra rafferma successivamente compiuta spetta al raffermato una indennita' fissa di lire duemila.
tolto: «Art. 145. Il militare raffermato con premio che sia promosso ufficiale o faccia passaggio al corpo invalidi e veterani, o che divenga inabile al servizio militare avanti di aver compiuto la prima rafferma, riceve, per una sola volta, una indennita' di lire 300 se ha compiuto il 1° anno di rafferma e di 600 se ha compiuto anche il secondo.
tolto: «Se pero' il raffermato diviene inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio stesso, gli sara' corrisposta la stessa indennita' di lire 300 o 600 a seconda dei casi, anche per le seconde e terze rafferme in corso, oltre le indennita' di cui avesse acquistato diritto a senso dell'articolo 143.
tolto: «La stessa indennita' di lire 300 o 600 sara' corrisposta agli eredi del raffermato con premio morto prima di aver compiuto una rafferma.
tolto: »Le indennita' di cui all'articolo 143 divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime.
tolto: «Art. 146. Perdono i benefici inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, o passati alle compagnie di disciplina, che si rendono disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrono in condanna proferita dai tribunali ordinari, alle pene dell'ergastolo, della reclusione o della detenzione per qualunque tempo, od in qualunque condanna proferita dai tribunali ordinari o militari per reati previsti dal Codice penale per l'esercito.
tolto: «La retrocessione dal grado ed il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere precedute da parere di una Commissione di disciplina.
tolto: «Perdono ugualmente questi benefizi, in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, od abbiano perduto la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.
tolto: «In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alle indennita' inerenti alle rafferme con premio antecedenti, a meno che sia stato condannato alle pene dell'ergastolo, o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
tolto: «Questi diritti poi gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore o sia condannato ad una delle pene temporanee indicate nella prima parte di questo articolo e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.
tolto: «Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco, come necessaria conseguenza, la perdita della rafferma con premio, a meno che venga pronunciata dalla Commissione di disciplina.»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1891-06-28;315~art1 · fonte del testo
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