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[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1911-912 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 548,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro........... L. 25,000
[3]Id. delle finanze.......... » 25,000
[4]Id. di grazia, giustizia e dei culti » 20,000
[5]Id. degli affari esteri...... » 20,000
[6]Id. dell' istruzione pubblica.... » 72,000
[7]Id. dell'interno.......... » 48,000
[8]Id. dei lavori pubblici....... » 20,000
[9]Id. delle poste e dei telegrafi... » 18,000
[10]Id. della guerra.......... » 240,000 6
[11]Id. della marina.......... » 40,000 6
[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio.......... » 20,000
[13]-------- L. 548,000 --------
[14]Al conto consuntivo 1911-912 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 30 giugno 1911.
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]Tedesco.
[19]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1912, n. 264
6La L. 4 aprile 1912, n. 264, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1911-912 per i collocamenti a riposo, sia di autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 4 della legge 30 giugno 1911, n. 600, e' per il ministero della guerra elevato a lire trecentoquarantamila e per quello della marina a lire ottantaseimila".
Testo in vigore dal 24 aprile 1912 al 7 luglio 1912
