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[1]L'ufficiale in congedo non puo' essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:
- a)per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;
- b)per eta', nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;
- c)per infermita', nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.
[2]La dispensa e' dichiarata mediante decreto Reale, che ne indichera' la causa.
[3]4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652
4Il Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per la durata della guerra, all'art. 77 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali, e' apportata la seguente aggiunta, dopo il comma c): «................................. d) per non idoneita' professionale o intellettuale alle funzioni del proprio grado, fermo sempre il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare»". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica avra' applicazione a partire dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1916 al 16 dicembre 2009
