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[1]L'ufficiale in congedo non puo' essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:
- a)per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;
- b)per eta', nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;
- c)per infermita', nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.
[2]La dispensa e' dichiarata mediante decreto Reale, che ne indichera' la causa.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 23 dicembre 1916
