Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1912 al 23 dicembre 1916. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale in congedo non puo' essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

  • a)per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;
  • b)per eta', nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;
  • c)per infermita', nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

[2]La dispensa e' dichiarata mediante decreto Reale, che ne indichera' la causa.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 23 dicembre 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art77 · fonte del testo

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