Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920. Leggi il testo vigente →

[1]Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

[2]Il presidente puo' domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

[3]Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

[4]Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

[5]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500

3

Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".

Testo in vigore dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1915

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500

    Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art63 · fonte del testo

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