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[1]Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.
[2]Il presidente puo' domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.
[3]Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.
[4]Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
