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[1]L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, puo' riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtu' dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisi opportuni alla sua difesa, ma non e' ammesso a fare nuove istanze, salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facolta' discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.
[2]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Testo in vigore dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920
