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L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, puo' riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtu' dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisi opportuni alla sua difesa, ma non e' ammesso a fare nuove istanze, salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facolta' discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art58 · fonte del testo

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