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L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore, puo' riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtu' dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisi opportuni alla sua difesa, ma non e' ammesso a fare nuove istanze, salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facolta' discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
