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[1]Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall' autorita' che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonche' le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.
[2]L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, puo' esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, puo' fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina. 3 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Il Regio D.L. 26 ottobre 1919, n. 2388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
