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[1]Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall' autorita' che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonche' le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

[2]L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, puo' esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, puo' fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art55 · fonte del testo

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