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[1]Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall' autorita' che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonche' le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.
[2]L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, puo' esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, e, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, puo' fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
