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[1]Il presidente del Consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.
[2]I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Testo in vigore dal 22 ottobre 1915 al 4 gennaio 1920
