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[1]Il presidente del Consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.
[2]I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
