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[1]Compiuta l'estrazione, l'autorita' militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilita' indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.
[2]Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorita' che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorita' che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.
[3]Se l'ufficiale vorra' valersi della facolta' di cui all'art. 41, dovra', entro il termine di giorni tre da quella data nella suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.
[4]Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.
[5]La definitiva composizione del Consiglio e' anche notificata all'ufficiale.
[6]Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Il Regio D.L. 26 ottobre 1919, n. 2388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
