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[1]Compiuta l'estrazione, l'autorita' militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilita' indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.
[2]Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorita' che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorita' che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.
[3]Se l'ufficiale vorra' valersi della facolta' di cui all'art. 41, dovra', entro il termine di giorni tre da quella data nella suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.
[4]Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.
[5]La definitiva composizione del Consiglio e' anche notificata all'ufficiale.
[6]Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
