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[1]Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio e' fatta:
- a)nel caso preveduto nell'art. 46, dal Capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in Capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in Capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del piu' anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, piu' elevato in grado o piu' anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;
- b)nel caso preveduto nell'art. 47, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianita'.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Il Regio D.L. 26 ottobre 1919, n. 2388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1920 al 11 giugno 1923
