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Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio e' fatta:
- a)nel caso preveduto nell'art. 46, dal Capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in Capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in Capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del piu' anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, piu' elevato in grado o piu' anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;
- b)nel caso preveduto nell'art. 47, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianita'.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1912
