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[1]Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:
- a)che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato, e di capi di stato maggiore del R. esercito e della marina;
- b)che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;
- c)che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina, o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;
- d)che esercitano le funzioni di Capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento marittimo, o di forze navali;
- e)che sono allievi delle scuole militari.
- f)((che sono addetti all'ufficio segreteria della Commissione suprema mista di difesa)).
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Il Regio D.L. 26 ottobre 1919, n. 2388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina".
Testo in vigore dal 23 novembre 1923 al 16 dicembre 2009
