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Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:
- a)che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato, e di capi di stato maggiore del R. esercito e della marina;
- b)che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;
- c)che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina, o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;
- d)che esercitano le funzioni di Capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;
- e)che sono allievi delle scuole militari.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
