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[1]I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:
[2]Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.
[3]Egualmente se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.
[4]Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui e' ascritto l'ufficiale.
[5]Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potra' per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500
3Il Decreto Luogotenenziale 10 ottobre 1915, n. 1500 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il presente decreto sostituisce il titolo III della parte prima della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e andra' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Esso avra' efficacia per la durata della guerra".
Il Regio D.L. 26 ottobre 1919, n. 2388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le presenti norme sostituiscono quelle contenute nel titolo III della parte prima (articoli 31-70) della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009
