Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915. Leggi il testo vigente →
[1]I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:
[2]Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del R. esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.
[3]Egualmente se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.
[4]Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui e' ascritto l'ufficiale.
[5]Ove siano sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potra' per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 22 ottobre 1915
