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Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione, o l'arresto per un tempo non inferiore a due mesi.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
