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La durata dell'aspettativa per infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali e' determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non puo' essere inferiore a quattro mesi; ne' puo' essere superiore ai tre anni se per infermita', o ai due anni se per motivi speciali. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085
2Il Decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1085 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per il periodo della guerra, e per i due mesi successivi, sono apportate agli articoli 17 e 18 della legge 18 luglio 1912, n. 806 [...] le seguenti deroghe: a) l'ufficiale in aspettativa per infermita' non provenienti da cause di servizio, puo' essere richiamato direttamente in servizio senza essere prima trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, venendo collocato fuori quadro in soprannumero alla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'avanzamento del R. esercito, fino al verificarsi della vacanza spettantegli; b) il richiamo dall'aspettativa per infermita' puo' aver luogo anche se l'ufficiale non sia incondizionatamente idoneo, purche' abbia l'idoneita' ad un servizio sedentario, nel qual caso egli verra' contemporaneamente collocato fuori quadro in aggiunta ai fuori quadro contemplati dalla tabella XV annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. E cio' anche se sia trascorso il periodo massimo di permanenza in aspettativa consentito dalla legge, senza pregiudizio pero' dei provvedimenti da adottarsi in seguito secondo le norme ordinarie; c) i collocamenti in aspettativa per infermita', le proroghe ed i richiami potranno essere effettuati in base al parere del direttore di sanita' militare sul referto del collegio medico e in base alla dichiarazione di visita personale del direttore stesso, nel caso l'interessato non abbia accettato la conclusione della visita collegiale, e senza che occorra il parere dell'Ispettorato di sanita' militare di cui agli articoli 56 e 67 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. Tuttavia tale parere sara' sempre necessario quando si tratti di infermita' allegata come proveniente da cause di servizio e non cagionata da violenza esterna".
Testo in vigore dal 3 agosto 1915 al 16 dicembre 2009
