Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 agosto 1912 al 3 agosto 1915. Leggi il testo vigente →

La durata dell'aspettativa per infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali e' determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non puo' essere inferiore a quattro mesi; ne' puo' essere superiore ai tre anni se per infermita', o ai due anni se per motivi speciali.

Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 3 agosto 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1912-07-18;806~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari