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La durata dell'aspettativa per infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali e' determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non puo' essere inferiore a quattro mesi; ne' puo' essere superiore ai tre anni se per infermita', o ai due anni se per motivi speciali.
Testo in vigore dal 20 agosto 1912 al 3 agosto 1915
