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[1]Sono soggette alla presente legge, oltre le navi asilo Caracciolo e Scilla, gia' esistenti in virtu' della legge 13 luglio 1911, n. 724, quelle altre navi asilo che porranno istituirsi in avvenire con lo scopo di provvedere al ricovero su adatti galleggianti, alla assistenza ed alla istruzione professionale marittima degli orfani di marinai e pescatori, ed in genere dei fanciulli moralmente o materialmente abbandonati.
[2]Al riconoscimento giuridico delle medesime si provvedera' con RR. decreti su proposta del ministro della marina, di concerto con quelli dell'interno e della istruzione, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 30 giugno 1914 al 1 agosto 1919
