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[1]((Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo, sono assegnate distintamente per Provincia in ragione:
[2]di 4/10 a favore della categoria 1ª, di cui all'articolo 10;
[3]di 4/10 a favore della categoria 2ª, di cui all'articolo 11;
[4]di 1/10 a favore della categoria 3ª, di cui all'articolo 12;
[5]di 1/10 a favore della categoria 4ª, di cui all'articolo 13.
[6]L'assegnazione delle rivendite vacanti a ciascuna categoria vien fatta, con ordine decrescente di reddito, per gruppi di dieci rivendite, costituiti per ordine cronologico delle vacanze)).
[7]La preferenza nel conferimento e' determinata dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie, e per ogni classe, dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di bisogno degli aspiranti.
[8]Le istanze ed i documenti da presentarsi per questi concorsi sono esenti dalla tassa di bollo.
Testo in vigore dal 1 luglio 1916 al 1 gennaio 1923
