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[1]Le rivendite da conferirsi per concorso, giusta il precedente articolo, sono assegnate distintamente per Provincia e per ordine cronologico di vacanze, in ragione:
[2]di 3/12 a favore della categoria 1ª di cui all'art. 10;
[3]di 5/12 a favore della categoria 2ª di cui all'art. 11;
[4]di 2/12 a favore della categoria 3ª di cui all'art. 12;
[5]di 2/12 a favore della categoria 4ª di cui all'art. 13.
[6]L'assegnazione viene fatta a ciascuna categoria sino ad esaurimento delle quote rispettivamente loro devolute.
[7]La preferenza nel conferimento e' determinata dalla rispettiva precedenza di classe, per le rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro categorie, e per ogni classe, dalla complessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di bisogno degli aspiranti.
[8]Le istanze ed i documenti da presentarsi per questi concorsi sono esenti dalla tassa di bollo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 luglio 1916
