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[1]Ogni rivendita, il cui reddito non abbia superato L. 600, e' conferita dall' Intendenza di finanza, sentita la Giunta municipale, a persona domiciliata e residente nel Comune da almeno un anno, compiuto anteriormente alla vacanza o all'istituzione e che ne abbia fatta regolare istanza in seguito a speciale concorso.
[2]Sopra ogni altro concorrente avra' la preferenza il coniuge superstite, che abbia convissuto col defunto titolare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita, ed in mancanza colui che l'abbia esercitata con soddisfazione dell'Amministrazione, precedentemente alla sua vacanza.
[3]La durata della concessione sara' di nove anni, ma l'Amministrazione avra' facolta' insindacabile di rinnovarla di novennio in novennio, senza concorso, anche quando il reddito avesse superato durante la concessione lo 600 lire.
[4]Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle rivendite conferite in forza di leggi precedenti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 luglio 1916
