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[1]Il canone determinato giusta l'articolo precedente e' soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in Comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle in Comuni di oltre 100,000; del 25 per cento per quelle in Comuni di oltre 200 mila abitanti.
[2]La popolazione dei Comuni e' quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
