Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923. Leggi il testo vigente →

[1]Il canone determinato giusta l'articolo precedente e' soggetto ad una riduzione del 15 per cento per le rivendite poste in Comuni di popolazione superiore ai 50,000 abitanti; del 20 per cento per quelle in Comuni di oltre 100,000; del 25 per cento per quelle in Comuni di oltre 200 mila abitanti.

[2]La popolazione dei Comuni e' quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art4 · fonte del testo

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